I. La Società

art. 1
Fondata nel 1903, la Società ticinese di scienze naturali (STSN) ha lo scopo di promuovere e divulgare le scienze naturali. Essa vuol raggiungere questi fini:
a) con le ricerche scientifiche dei soci
b) con pubblicazioni periodiche e straordinarie
c) con pubbliche conferenze e contributi alla divulgazione scientifica
d) con una biblioteca sociale
e) sostenendo le attività del Museo cantonale di storia naturale e del Centro di biologia alpina di Piora
f) contribuendo alla protezione della natura
g) collaborando con altre istituzioni che perseguono analoghi fini.
art. 2
La Società ha sede presso il Museo cantonale di storia naturale.

II. I soci

art. 3
La Società si compone di soci attivi, di soci onorari e di soci collettivi.
art. 4
I soci attivi e collettivi sono ammessi per decisione a maggioranza del Comitato e vengono comunicati all’Assemblea sociale.
art. 5
Persone che si siano distinte per particolari meriti scientifici o verso la Società sono nominate soci onorari dall’Assemblea sociale, a maggioranza dei 2/3 dei presenti.
art. 6
Sono ammessi quali soci collettivi associazioni, enti o istituti che ne facciano richiesta.
art. 7
I soci attivi e i soci collettivi versano una quota annuale stabilita dall’Assemblea su proposta del comitato.
I soci onorari sono esenti dalla quota.
art. 8
Ogni socio riceve gratuitamente le pubblicazioni sociali.
art. 9
Si perde la qualità di socio per dimissioni scritte oppure per decisione dell’assemblea a maggioranza dei 2/3 dei presenti o in caso di mancato pagamento delle quote sociali dopo un anno.

III. L’Assemblea generale

art. 10
L’Assemblea generale è l’organo superiore della Società ed è composta da tutti i soci attivi e onorari. In particolare essa nomina i nuovi soci, elegge il Comitato, i revisori e i rappresentanti della Società negli enti cantonali e federali e approva la gestione della Società.
art. 11
L’Assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria una volta l’anno entro la fine del mese di giugno su convocazione scritta del Comitato. La parte scientifica delle sedute è pubblica.
art. 12
Sedute straordinarie sono convocate dal Comitato, di sua iniziativa o su richiesta di almeno 20 soci.
art. 13
L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno deve essere inviato almeno 10 giorni prima della data della seduta.
art. 14
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
art. 15
L’Assemblea può deliberare soltanto su oggetti previsti all’ordine del giorno.
art. 16
Per la modifica degli statuti è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

IV. Il Comitato

art. 17
La conduzione della Società è affidata a un Comitato composto da un massimo di 15 membri, comprendente presidente, vicepresidente, segretario, cassiere e archivista.
art. 18
II Comitato è eletto dall’Assemblea per la durata di 4 anni. Presidente e vicepresidente non sono di regola immediatamente rieleggibili come tali.
art. 19
Insieme al Comitato, l’Assemblea nomina due revisori per la durata di 4 anni.
art. 20
L’elezione dei membri del Comitato e dei revisori avviene a maggioranza assoluta dei presenti.
art. 21
Le deliberazioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri, compreso il presidente o il vicepresidente.
art. 22
II Comitato convoca l’Assemblea, stabilisce l’ordine del giorno delle sedute, amministra il patrimonio della Società, cura le pubblicazioni sociali, dà scarico all’Assemblea della gestione annuale mediante un rapporto morale e uno finanziario accompagnato dal rapporto dei revisori.
art. 23
II Comitato rappresenta la Società di fronte a terzi con almeno due firme: quella del presidente e/o del vicepresidente e/o del segretario.
art. 24
II cassiere provvede all’incasso delle quote, al pagamento delle fatture e alla tenuta dei conti.
art. 25
II segretario tiene i processi verbali della Società, s’incarica dei resoconti ai giornali, tiene l’elenco dei soci, provvede alla spedizione delle convocazioni e disimpegna la corrispondenza conservando gli atti.
art. 26
L’archivista tiene nota delle pubblicazioni che pervengono alla Società e tiene il catalogo dei libri di proprietà sociale.

V. Pubblicazioni

art. 27
La Società pubblica annualmente il Bollettino il quale comprende di regola tre rubriche:
Attività della Società, Comunicazioni scientifiche e Notizie.
art. 28
La pubblicazione di articoli sul Bollettino è di regola riservata ai soci. Il Comitato decide circa l’eventuale pubblicazione di articoli di non soci.
art. 29
La pubblicazione del Bollettino è affiancata, senza scadenze regolari, dalla pubblicazione di Memorie a carattere monografico.
art. 30
La pubblicazione del Bollettino sociale e delle Memorie è affidata a un consiglio di redazione costituito dal Comitato. La valutazione degli articoli da pubblicare spetta al Comitato.
art. 31
Le entrate della Società devono in primo luogo servire alle pubblicazioni sociali.

VI. Biblioteca sociale

art. 32
La gestione della biblioteca sociale è affidata al Museo cantonale di storia naturale ed è depositata in una biblioteca cantonale.
Tutti i documenti portano il timbro della Società.

VII. Scioglimento della Società

art. 33
Lo scioglimento della Società è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. La stessa Assemblea deciderà circa la destinazione del patrimonio sociale che in nessun caso potrà essere ripartito.
art. 34
Quanto non previsto dal presente statuto è regolato dai relativi articoli del Codice civile svizzero.

(Aggiornamento accettato in occasione della 164a Assemblea primaverile ordinaria del 6 aprile 2019)

Copertina: Dryas octopetala, foto: Ermes Balmelli